Statuto
Associazione “Donne di Cuori”
Art. 1 Denominazione, sede e
durata
E’
costituita in Brescia, ai sensi della Legge n.383/2000, un’Associazione
femminile di promozione Sociale denominata “Donne di Cuori”.
La
durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta in
qualunque momento con deliberazione dell’Assemblea straordinaria delle Socie.
L’Assemblea
potrà istituire o chiudere sedi operative secondarie o sezioni anche in altre
città d’Italia mediante delibera della Segreteria Direttiva.
Art. 2
– Oggetto sociale
L’Associazione
non ha fini di lucro e si pone l’obiettivo di svolgere attività sociali nei
confronti delle proprie associate o di terzi, nel rispetto del principio della
libertà e del rispetto reciproco. Essa ha carattere volontario, laico,
apartitico e antifascista.
Nello
specifico:
a)
Promuove ed afferma il principio del valore
della differenza, in particolare in riferimento alle donne lesbiche e della
comunità lgbt;
b)
Promuove iniziative che favoriscano il
confronto ed il dialogo tra realtà di diversa appartenenza culturale;
c)
Combatte ogni forma di discriminazione e di
pregiudizio personale, culturale e religioso ed in particolare riferito a
quello per orientamento sessuale e identità di genere;
d)
Promuove iniziative di carattere culturale,
sociale ed educativo per la sensibilizzazione ed informazione sui temi sopra
citati al fine di perseguire una sempre maggior inclusione delle cittadine e
dei cittadini all’interno della società;
e)
Si propone d’essere un punto d’incontro e di
scambio tra donne attraverso attività di diversa natura (culturali, ludiche,
sportive…) con un intento aggregativo di reciproca conoscenza e non
discriminazione.
Per il perseguimento degli scopi sopra citati,
l’Associazione s’impegna a:
1)
Organizzare o partecipare ad iniziative
pubbliche o private;
2)
Organizzare e/o partecipare a manifestazioni
pubbliche culturali, sportive, di intrattenimento, educative…
3)
Organizzare attività di accoglienza e di
supporto nei confronti di donne che si trovino in condizione di discriminazione
a causa del proprio orientamento sessuale;
4)
Combattere ogni forma di discriminazione
sessuale, esclusione sociale e lavorativa, e qualsiasi forma di razzismo, con
attenzione alle discriminazioni di orientamento sessuale e di genere, per
l’affermazione dei diritti di uguaglianza;
5)
Promuovere qualsiasi ulteriore attività
strettamente connessa al conseguimento degli scopi associativi.
Art. 3
Le Socie
1)
SOCIE ORDINARIE
Il
numero delle Socie è illimitato e possono essere Socie tutte le donne, fatta
eccezione per le minori, a meno che abbiano consenso scritto da parte di almeno
uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. L’ammissione all’Associazione
avviene tramite domanda di ammissione scritta, valutata per conformità ai
requisiti sociali ed accettata, a giudizio insindacabile, dalla Segreteria
Direttiva che registrerà il nominativo sul libro Socie dopo il pagamento della
quota sociale richiesta.
Per
il conseguimento degli scopi associativi ogni Socia può svolgere attività in
forma volontaria e gratuita per le quali non potrà in alcun modo essere
retribuita.
2)
SOCI SOSTENITORI
Sono
considerati Soci sostenitori uomini e donne ammessi dalla Segreteria Direttiva
che, pur non impegnandosi in prima persona nelle attività associative, s’impegnano
a corrispondere la quota associativa o erogazioni spontanee per il
perseguimento dei fini associativi. I Soci sostenitori non hanno diritto di
voto nelle delibere assembleari, né nella votazione del Segreteria Direttiva.
Art.4
Diritti e Doveri delle Socie
L’appartenenza
all’Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna le aderenti a:
a-
Rispettare ed accettare il presente Statuto ed
eventuale Regolamento interno di cui, all’atto del versamento della quota
associativa, sarà data copia da controfirmare per accettazione;
b-
Votare la Segreteria Direttiva ;
c-
Votare nelle delibere assembleari;
d-
Versare la quota annuale determinata dalla
Segreteria Direttiva;
e-
Collaborare con azioni, idee, contributi
personali al buon funzionamento dell’Associazione ed al perseguimento dei
propri scopi.
Art. 5
Perdita della qualifica di Socia Ordinaria
La
qualità di Socia Ordinaria si perde per recesso, esclusione e decesso o per
mancato pagamento della quota associativa. Può recedere inoltre, avanzando
richiesta scritta, la Socia
che, per motivi insindacabili, non voglia più contribuire al perseguimento
degli scopi associativi. Tale recesso avrà effetto immediato e non comporterà,
da parte dell’Associazione, il risarcimento della quota associativa dell’anno
in corso. La
Segreteria Direttiva potrà escludere inoltre le Socie
ordinarie che si trovino in situazioni d’incompatibilità nei confronti del
presente Statuto o Regolamento per:
1)
Infrazione
dello Statuto e/o Regolamento;
2)
Condotta
irrispettosa nei confronti di Socie e chiunque frequenti i locali
dell’Associazione;
3)
Denigrazione
con atti e/o parole delle Socie, della Segreteria Direttiva e
dell’Associazione;
4)
Comportamento
incompatibile con l’attività e gli scopi associativi;
5)
Condanne
e reati che abbiano leso libertà individuali nei confronti di terzi.
L’esclusione avverrà attraverso comunicazione
scritta (posta o mail). Le socie escluse non potranno più essere ammesse
all’interno dell’Associazione salvo siano venuti meno i motivi dell’esclusione.
Art. 6
Organi Sociali
Sono
organi Sociali dell’Associazione:
1. L’Assemblea delle Socie;
2. La Segreteria Direttiva;
Art. 7
L’Assemblea delle Socie
L’Assemblea
può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea
è composta da tutte le Socie in regola con il pagamento delle quote sociali e
delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, all’Associazione.
Nelle
delibere assembleari ogni Socia ha un solo voto e non può farsi rappresentare
da altre Socie.
Le
Assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dalla Presidente o
dalla vice Presidente o da una componente della Segreteria Direttiva, assistita
da una Segretaria nominata tra le Socie in sede di riunione che redigerà il
verbale che verrà letto ed approvato nelle riunioni successive e firmato dalla
Presidente o da un membro della Segreteria Direttiva per accettazione.
Art. 8
Convocazione delle Assemblee
L’avviso
di convocazione delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, deve essere
comunicato in mailing list alle Socie con una settimana d’anticipo con
indicazione di orario, luogo e ordine del giorno.
Art. 9
Competenze delle Assemblee
L’Assemblea
ordinaria:
- Delibera su qualsiasi argomento
trattato in Assemblea a norma di Legge e del presente Statuto;
- Approva il Rendiconto consuntivo
dell’anno precedente;
- E’ convocata almeno due volte l’anno.
L’Assemblea
straordinaria provvede a deliberare:
- Sulle proposte di modificazioni dello
Statuto e/o di Regolamento interno;
- Sullo scioglimento dell’Associazione;
- Su qualsiasi altro argomento previsto dalla Legge o dal presente Statuto.
Art. 10 La Segreteria Direttiva
L’Associazione
è amministrata da una Segreteria Direttiva eletta per votazione dall’Assemblea
ordinaria delle Socie e dura in carica un anno fino a nuove elezioni nell’anno
solare successivo. La
Segreteria Direttiva è composta da cinque Socie che possono
ricandidarsi ed essere rielette l’anno successivo.
Le
cariche all’interno della Segreteria Direttiva non sono soggette a retribuzione.
La
carica all’interno della Segreteria può essere persa per:
1.
Recesso;
2.
Decesso;
3.
Decadenza;
4.
Rimozione per gli stessi motivi di cui
all’Art.5 del presente Statuto.
Nel
caso di recesso o di decesso di un membro, la Segreteria Direttiva
provvede alla sua sostituzione con elezione di una Socia.
Decadono
dalla carica le componenti della Segreteria che, senza giustificato motivo, non
partecipano a 3 (tre) assemblee consecutive.
Nel
caso in cui, nel corso della carica della Segreteria Direttiva, dovesse per
qualunque ragione venir meno la maggioranza della Segreteria stessa, dovranno
essere indette nuove elezioni.
Art. 11
Elezione della Segreteria Direttiva
Ai
fini dell’elezione della Segreteria Direttiva si procede come segue:
a- Votano
e sono eleggibili tutte le Socie che, previa volontà pubblica di far parte della
Segreteria Direttiva, siano in regola con gli obblighi Sociali alla data
dell’Assemblea;
b- Ciascuna
Socia potrà esprimere il proprio voto a favore di una o più candidate (massimo
cinque preferenze);
c- Nessuna
Socia può delegare il proprio voto;
d- Vengono
elette le candidate che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze;
e- in
caso di parità tra due o più Socie verrà riproposta la votazione esclusivamente
delle Socie in questione.
Art. 12
Compiti della Segreteria Direttiva
La
Segreteria Direttiva, nel rispetto del presente Statuto, amministra
l’Associazione svolgendo tutte le funzioni e i compiti per assicurarne il buon
funzionamento.
In
particolare:
1.
Nomina la Presidente
dell’Associazione;
2.
Nomina la vice Presidente;
3.
Nomina la Tesoriera ;
4.
Delibera a maggioranza la revoca del mandato ad una componente della Segreteria
stessa;
5.
Può delegare poteri e compiti che le sono propri ad uno o più membri della Segreteria;
6.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e le deliberazioni
generali sugli affari di ordinaria amministrazione, che non siano di competenza
dell’Assemblea, con decisione della quota associativa annua;
7.
Predispone i rendiconti consuntivi da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
8.
Delibera sulla domanda di adesione di nuove Socie e procede all’inizio di ogni
anno associativo alla revisione degli elenchi delle Socie;
9.
Delibera sulla necessità di esclusione di Socie per incompatibilità con i fini
associativi;
10.
Approva, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea, eventuali Regolamenti
interni;
11.
Delibera, sentito il parere delle Socie, su accordi di collaborazione fra
l’Associazione e altri soggetti;
12.
Compie tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell’Associazione;
13.
Approva l’apertura di nuove sedi operative o sezioni;
Art. 13
Convocazione della Segreteria Direttiva
Le
riunioni sono presiedute dalla Presidente, o dalla Vice Presidente; il verbale
verrà redatto da una persona nominata all’interno della Segreteria Direttiva.
Le
deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri
presenti; non è ammessa delega per il voto.
Le
votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando sia richiesto
anche da un solo membro oppure quando si tratti di questioni nelle quali siano
interessate componenti della Segreteria stessa.
le deliberazioni del Segreteria Direttiva
dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dalla Presidente o dalla Vice
Presidente.
Art. 14
- La Presidente
In
caso di assenza o di impedimento della Presidente tutte le sue funzioni sono
svolte dalla Vice Presidente.
Art. 15
La Vice Presidente
Nei
limiti delle sue funzioni, attribuzioni o deleghe, in assenza o impossibilità
della Presidente, alla Vice Presidente spetta anche la rappresentanza
dell’Associazione di fronte i terzi.
La
durata della sua carica è annuale e decade a nuove elezioni. La Vice Presidente uscente
è rieleggibile.
Art. 16
— La Tesoriera
Svolge
le funzioni contabili dell’Associazione e ne è responsabile, raccoglie e
verifica i giustificativi di spesa, esegue pagamenti e redige le scritture
economiche.
La
durata della sua carica è annuale e decade a nuove elezioni. La Tesoriera uscente è
rieleggibile.
Art. 17
- Patrimonio
Il
patrimonio associativo è indivisibile e costituito dalle quote annuali, dal
ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, dalle
quote di soci sostenitori, da autofinanziamenti volontari di Socie o terzi, dai
beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, da eccedenze di
bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
La
Segreteria Direttiva può deliberare, in casi eccezionali e con giustificato
motivo, versamenti di fondi a carico delle Socie per copertura di spese
straordinarie.
Art. 18
L’Esercizio finanziario
L’esercizio
finanziario si apre il 1° gennaio e si
conclude il 31 dicembre di ciascun anno.
La
relazione di rendiconto consuntivo di esercizio trascorso deve essere redatto
dalla Tesoriera ed approvato dalla Segreteria Direttiva entro il 30 marzo di
ciascun anno e da questa sottoposto all’Assemblea delle associate per
l’approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
Gli
utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per
la realizzazione delle attività associative.
Non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
Art. 19
Regolamento Interno
Il
Regolamento Interno può essere soggetto a modifiche secondo le esigenze
dell’Associazione.
Art. 20
Scioglimento dell’Associazione
Qualora
avvenga che le condizioni dell’Associazione siano tali da renderle impossibile
il suo proseguimento se ne potrà dichiarare lo scioglimento.
Per
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, sarà necessario l’intervento
nell’Assemblea di 3/4 (tre quarti) delle Socie ed il voto favorevole per
“appello nominale” dei 3/4 (tre quarti) delle Socie presenti.
In
caso di decretato scioglimento, il Capitale Sociale netto sarà devoluto ad
altre organizzazioni non lucrative o affini di pubblica utilità, o altre associazioni
aventi scopo analogo.
Art. 21
Rimando alle norme di Legge
Per
quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del vigente C.C.,
alle Leggi ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico per le
Associazioni e fondazioni.
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